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    Categoria: Pensioni

Pensione personale scolastico, dal 2019 scatta l’Ape sociale

Nei mesi precedenti abbiamo affrontato più volte il tema dei pensionamenti per il 2018, indicando ai nostri lettori quali saranno i requisiti per andare in pensione quest’anno. Una delle categorie più interessate alla materia pensionistica è quella degli operatori scolastici, per i quali è stato previsto un apposito statuto nella legge di bilancio recentemente varata dal Governo Gentiloni.

Insegnanti dell’infanzia: cosa dice la legge di bilancio 2018

Come sappiamo a partire dal 2019 scatterà l’aumento dell’età pensionabile per molti lavoratori, eccezione fatta per alcune categorie – 14 in totale – per le quali non è previsto alcuno scatto e che potranno usufruire dell’Ape sociale. Fra queste è inclusa quella delle insegnanti e degli insegnanti della scuola dell’infanzia, la cui posizione è descritta nei commi 147 e 148 della succitata legge di bilancio. Lo stralcio infatti riporta:

147. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al  comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito  contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019.

148. La disposizione del comma 147 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti  le professioni di cui all’allegato B e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso
di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Fra le “professioni di cui all’allegato B” rientrano i docenti di scuola dell’infanzia, che quindi a partire dal 2019 potranno andare in pensione anticipatamente rispettando i seguenti requisiti:

Per gli uomini, il raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contribuzione, mentre le donne potranno fermarsi a 41 anni e 10 mesi. Entrambi dovranno però aver raggiunto il 66° anno e 7° mese di età.

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