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Smaltimento degli estintori: come funziona e cosa dice la legge

estintore

In diversi contesti, sia business sia privati, è necessaria la presenza degli estintori. Cosa fare nel momento in cui sussiste la necessità di smaltirli? Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcune informazioni preziose in merito.

Come si smaltiscono gli estintori?

Gli estintori non possono essere smaltiti come gli altri rifiuti. Fondamentale è infatti seguire specifiche linee guida previste dalla legge. Anche se esistono realtà come Cipierre srl che si occupano di questi aspetti, nessuno vieta di informarsi per capire bene come funziona la cosa.

Quando si parla di come smaltire gli estintori, il primo aspetto da considerare riguarda il controllo del CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), fondamentale per capire le differenze di pericolosità degli stessi.

Ciascuna tipologia di rifiuto è associata a un determinato codice. Ecco i dettagli in merito agli estintori e ad altri strumenti utili a contrastare e domare gli incendi:

  • CER 160304: polvere estinguente d 1000 kg ed estintori a polvere portatili o carrellati.
  • CER 160505: estintori portatili e carrellati a diossido di carbonio.
  • CER 160504: bombole di impianti funzionanti con spegnimento automatico ed estintori halon.
  • CER 160306: questo codice è associato a estintori a schiuma sia portatili sia carrellati, ma anche agli schiumogeni sintetici e proteinici, per non parlare delle manichette e delle naspi antincendio.

Una volta individuato il codice CER attribuito al singolo estintore, inizia il processo di smaltimento vero e proprio. Come sopra specificato, la normativa vigente è molto chiara in merito: tutte le operazioni devono essere gestite da una ditta specializzata. Il fai da te non è consentito.

Riferimenti normativi

Nel corso degli anni, il legislatore si è più volte pronunciato in merito alla gestione dello smaltimento degli estintori. Tra i testi normativi che riguardano questa procedura è possibile citare il Decreto legge 152/2006 e il Decreto Ministeriale del 7/1/2005. Per quanto riguarda il primo, facciamo presente che si focalizza su tutto quello che riguarda sia la dismissione, sia lo smaltimento di tutti gli elementi sia metallici sia plastici che costituiscono l’estintore.

Cosa dire, invece, in merito al Decreto Ministeriale del 7/1/2005? Che stabilisce una regola ben precisa, ossia l’impossibilità di utilizzare per un lasso di tempo superiore ai 18 anni gli estintori approvati dal Decreto del Ministero dell’Interno emanato nel 1982.

Per quanto riguarda la decorrenza, bisogna considerare la data di produzione punzonata su ogni singolo esemplare.

Altri dettagli

Tornando un attimo alla gestione pratica dell’operazione di smaltimento degli estintori – che deve essere distinta dal recupero – è importante sottolineare che la ditta che si occupa della procedura è tenuta a rispettare determinate linee guida di gestione finalizzate sia alla tutela dell’ambiente, sia a quella della salute dei cittadini. In caso di inadempimento, è possibile andare incontro a sanzioni pecuniarie o penali.

Un capitolo a parte deve essere dedicato alla gestione del rifiuto. Questo passaggio può essere gestito sia dal privato, sia dal manutentore. Nel primo caso, il legislatore concede la possibilità di consegnarlo a soggetti terzi in possesso di autorizzazione. Diversa è la situazione del manutentore che, invece, può mantenere il rifiuto presso il proprio deposito. Fondamentale è che non superi i 10 giorni: entro questo limite, l’estintore deve essere segnalato sull’apposito registro carico/scarico o sul registro cronologico Sistri.

Come sopra specificato, i processi di smaltimento degli estintori possono prevede la gestione di rifiuti pericolosi. Anche in questo caso la legge è molto chiara: per il singolo giorno, non si può superare, per quanto riguarda le quantità trasportate, i 30 kg o i 30 litri.

A questo punto, è naturale farsi domande sul costo del servizio di cui stiamo parlando in queste righe. La prima cosa da dire in merito è che le tariffe vanno calcolate per kg. A questa somma vanno poi aggiunti gli oneri relativi al trasporto e alla manodopera.