Come si calcola la tredicesima nel 2026
23/07/2026
La tredicesima mensilità rappresenta una delle voci più attese nella busta paga dei lavoratori dipendenti italiani, eppure il meccanismo con cui viene determinata rimane spesso opaco persino per chi la percepisce da anni. Capire come si calcola la tredicesima non è un esercizio puramente teorico: consente di verificare la correttezza di quanto erogato, di pianificare le proprie finanze con maggiore precisione e di cogliere eventuali anomalie contabili prima che si sedimentino in storici difficili da correggere.
Il quadro normativo di riferimento affonda le radici nel dopoguerra — il D.P.R. 1070 del 1960 per i lavoratori del settore privato, poi integrato e specificato dai contratti collettivi nazionali di lavoro — ma la sua applicazione concreta varia sensibilmente a seconda del settore, dell'inquadramento contrattuale e della continuità del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Non esiste, in altri termini, un'unica formula valida per tutti: esistono principi generali e declinazioni specifiche che il lavoratore ha tutto l'interesse a conoscere.
Nel 2026, con la pressione fiscale invariata sulle retribuzioni accessorie e diversi rinnovi contrattuali ancora in fase di consolidamento, la questione si presenta con qualche elemento di novità rispetto agli anni immediatamente precedenti, in particolare per alcune categorie del pubblico impiego e per i lavoratori con contratti part-time ciclici o a orario variabile. Ciò rende ancora più utile disporre di una lettura aggiornata e tecnicamente solida del tema.
Base di calcolo e retribuzione di riferimento
Il punto di partenza per capire come si calcola la tredicesima è l'identificazione della retribuzione globale di fatto, ovvero l'insieme delle voci retributive ordinarie e continuative che il lavoratore percepisce mensilmente: paga base, contingenza (nei contratti che la prevedono ancora), scatti di anzianità, eventuali superminimi assorbibili o non assorbibili e, a seconda del CCNL, alcune indennità a carattere fisso e continuativo. Sono invece escluse le voci variabili legate alla produzione, le prestazioni occasionali, i rimborsi spese e i compensi straordinari, salvo che il contratto collettivo applicato non disponga diversamente.
Un errore ricorrente nella lettura della busta paga consiste nel confondere la retribuzione lorda mensile ordinaria con la base di calcolo della tredicesima: i due importi coincidono solo in assenza di voci aggiuntive o detrattive che il contratto esclude esplicitamente dal computo. Per i lavoratori con inquadramento dirigenziale o con accordi individuali integrativi, la verifica di quali voci rientrino nella base è ancora più delicata, perché spesso i contratti individuali contengono deroghe implicite che solo una lettura attenta del testo originale consente di identificare.
Il rateo maturato e il conteggio dei mesi lavorati
La tredicesima matura proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestati nel corso dell'anno di riferimento, che convenzionalmente va dal 1° gennaio al 31 dicembre; ogni mese intero contribuisce per un dodicesimo dell'importo annuo, mentre le frazioni di mese vengono computate secondo regole che differiscono da contratto a contratto — alcune prevedono l'arrotondamento al mese intero se si supera la metà del mese, altre calcolano il rateo giornaliero moltiplicato per i giorni effettivi.
Le assenze influiscono sul maturato in modo non uniforme: la malattia, entro i limiti di comporto, viene di norma equiparata a servizio effettivo ai fini della tredicesima; lo stesso vale per la maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, sebbene con distinzioni legate alla durata e alla percentuale di integrazione riconosciuta. I periodi di cassa integrazione, invece, incidono sulla base imponibile nella misura in cui la retribuzione è parzialmente sostituita dall'integrazione INPS, con effetti che si riflettono proporzionalmente sull'importo spettante.
Un lavoratore assunto il 1° marzo e ancora in servizio a fine anno maturerà dieci dodicesimi della tredicesima; se il contratto collettivo prevede l'arrotondamento per eccesso della frazione di mese, e l'assunzione è avvenuta entro il 15 marzo, i dodicesimi maturati diventano undici. Questi dettagli, apparentemente marginali, possono tradursi in differenze significative su retribuzioni elevate o su periodi di assenza prolungati.
Tassazione e impatto netto sulla busta paga
Dal punto di vista fiscale, la tredicesima è assoggettata alle ordinarie aliquote IRPEF per scaglioni, senza beneficiare della tassazione separata riservata ad altre indennità straordinarie; questo significa che, essendo erogata in aggiunta alla normale retribuzione del mese di dicembre, si cumula con essa ai fini del calcolo dell'imposta, determinando spesso un'applicazione delle aliquote più elevate rispetto ai mesi ordinari.
Il calcolo dell'IRPEF trattenuta in busta paga avviene attraverso l'applicazione delle aliquote marginali vigenti: nel 2026, con la struttura a tre scaglioni introdotta dalla riforma fiscale del 2024 e poi consolidata, il lavoratore vede applicarsi il 23% fino a 28.000 euro di reddito imponibile annuo, il 35% tra 28.000 e 50.000 euro, e il 43% oltre tale soglia. Poiché il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) eroga la tredicesima insieme alla retribuzione ordinaria di dicembre, il conguaglio fiscale di fine anno può correggere eventuali ritenute in eccesso o in difetto maturate nel corso dei mesi precedenti, rendendo la busta paga di dicembre particolarmente complessa da leggere.
Ai fini previdenziali, la tredicesima è soggetta alla contribuzione INPS nella misura ordinaria prevista per la categoria di appartenenza: il lavoratore vede trattenuta la propria quota a carico (generalmente intorno al 9,19% per i dipendenti del settore privato, con variazioni per alcune categorie), mentre il datore di lavoro versa la quota patronale. Queste trattenute riducono l'imponibile fiscale e, di conseguenza, l'imposta netta dovuta.
Differenze tra settore privato e pubblico impiego
Nel pubblico impiego, la tredicesima segue regole in parte differenti rispetto al settore privato, con alcune specificità che nel 2026 risultano ancora più marcate a seguito del recepimento dei contratti del comparto Funzioni Centrali e Sanità rinnovati nel biennio precedente; la base di calcolo include voci come l'indennità di amministrazione e altre indennità contrattuali fisse, che nel privato non hanno un equivalente diretto.
Un'altra differenza rilevante riguarda il trattamento delle assenze per malattia prolungata: nel pubblico impiego, alcuni CCNL prevedono una decurtazione della tredicesima già a partire dal quarto giorno di assenza per malattia, in applicazione delle norme sul trattenimento della retribuzione introdotte dalla legge Brunetta e mai completamente abrogate nelle successive stagioni contrattuali. Nel privato, la disciplina è più eterogenea e dipende in larga misura dalle previsioni del singolo CCNL e dal sistema di integrazione dell'indennità INPS praticato dall'azienda.
Casi particolari: part-time, lavoro intermittente e cessazione del rapporto
Per i lavoratori a tempo parziale, come si calcola la tredicesima dipende direttamente dalla percentuale di part-time: la retribuzione di riferimento è quella mensile effettivamente percepita, già ridotta in proporzione all'orario ridotto, e su di essa si applica il medesimo criterio dei dodicesimi valido per i lavoratori a tempo pieno; il risultato è quindi un importo proporzionalmente inferiore, coerente con la struttura del rapporto.
Il lavoro intermittente — il cosiddetto lavoro a chiamata — pone problemi più complessi, perché la retribuzione non è stabile di mese in mese e la maturazione della tredicesima avviene solo nei periodi in cui il lavoratore è effettivamente a disposizione o chiamato a prestare servizio; alcuni contratti collettivi prevedono che la tredicesima venga liquidata contestualmente a ciascuna chiamata, tramite l'inclusione di un importo proporzionale nel compenso giornaliero, evitando così la corresponsione di un'unica somma a dicembre.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno — per dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del contratto a termine — il datore di lavoro è tenuto a liquidare i ratei di tredicesima maturati fino all'ultimo giorno di servizio, inserendoli nel cosiddetto saldo finale insieme alle altre competenze di fine rapporto. Il lavoratore ha diritto a ricevere questa quota indipendentemente dalla modalità di cessazione, con l'unica eccezione, in alcuni contratti, del licenziamento per giusta causa, che può comportare la perdita di alcune indennità accessorie ma non della tredicesima maturata, che rimane un diritto acquisito e non rinunciabile.
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Fabiana Fissore è web editor e creator di contenuti dedicati a lifestyle urbano ed eventi locali. Racconta la città con uno stile fresco e coinvolgente, a stretto contatto con il territorio.